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15/04/2013

ESENZIONI PER REDDITO

Le tipologie di esenzione sono due regolate rispettivamente da due normative differenti:
- Esenzione per le PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (ES. Visite Specialistiche, esami del sangue, radiografie ecc.): regolata dalla Legge Finanziaria Nazionale
- Esenzione per i FARMACI (Farmaci forniti dalle farmacie della Regione): regolata dalla Legge Regionale.

 


ESENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI E FARMACEUTICHE

Si riportano di seguito le diverse categorie delle persone aventi diritto all'esenzione con il relativo codice (in vigore dal luglio 2011) che verrà apposto sulla prescrizione, si è anche indicato se il codice è valido sull'intero territorio nazionale o solo per prestazioni usufruite all'interno della Regione Lombardia.

 

Nuova codifica Regionale
CONDIZIONI CERTIFICATE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) O AUTOCERTIFICATE PRESSO DISTRETTI ASL

TABELLA NUOVI CODICI AGGIORNATA AL 1 GENNAIO 2013

 

A che cosa si ha diritto:

 

  • Prestazioni ambulatoriali e specialistiche Chi si trova nelle condizioni di cui sopra, ha diritto alla prestazione gratuitamente.

  • Prestazioni farmaceutiche Chi si trova nelle condizioni di cui sopra, ha diritto all'esonero parziale o totale, a secondo delle specifiche esenzioni, della quota dovuta per ricetta.

Elenco dei codici di esenzione

Per comodità di consultazione si riportano di seguito i nuovi codici di esenzione, in ordine progressivo, in vigore dal luglio 2011. I codici, come sopra indicato, possono avere validità nazionale o regionale, e possono dare diritto, come sopra indicato, all'esenzione per le prestazioni specialistiche o farmaceutiche a seconda dei casi:

E01 Rientrano in questo codice i cittadini di età superiore a sessantacinque anni e inferiore a 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro

E02 E' il codice per i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico

E03 Indica i titolari di pensione sociali e loro familiari a carico

E04 Identifica i titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico

E05 E' per i cittadini di età superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro

E08 Hanno questo codice:
- lavoratori/trici in mobilità (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione
- lavoratori/trici in cassa integrazione straordinaria (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione
- lavoratori/trici in cassa integrazione in deroga (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione
- lavoratori/trici in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 e loro familiari a carico senza limiti di reddito, per la durata della condizione (DGR n. 3341/2012)
(l'esenzione E08 decade dall'1.1.2013. Le prescrizioni con data antecedente mantengono la loro validità per il tempo previsto dalle disposizioni vigenti)

E09 E' il codice attribuito a disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo superiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
(l'esenzione E09 decade dall'1.1.2013. Le prescrizioni con data antecedente mantengono la loro validità per il tempo previsto dalle disposizioni vigenti)

E11 E' il codice per i minori di anni 14, indipendentemente dal reddito.

E12 E' il codice attribuito ai disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo superiore a 8.263,31 euro (incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) e pari o inferiore a 27.000 euro
(Questa esenzione è valida dall'1.1.2013 ma gli assisti dal 17.12.2012 possono recarsi presso il Distretto di appartenenza per autocertificare la loro condizione)

E13 - E' il codice attribuito alle seguenti categorie;
- Lavoratore/trice in mobilità e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 20 dell'8.2.2012 per il periodo di durata di tale condizione
- Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 20 dell'8.2.2012 per il periodo di durata di tale condizione
- Lavoratore/trice in cassa integrazione in deroga e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 20 dell'8.2.2012 per il periodo di durata di tale condizione
- Lavoratrice in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.l. 30 ottobre 1984, n.726 e ai loro familiari a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 20 dell'8.2.2012 per il periodo di durata di tale condizione

(L'esenzione E13 è valida dall'1.1.2013 ma gli assisti dal 17.12.2012 possono recarsi presso il Distretto di appartenenza per autocertificare la loro condizione)

Si allega la Circolare INPS n, 20 dell'8.2.2012 e l'Avviso in cui vengono fornite indicazioni sulle nuove esenzioni E12 e E13 dall'1.1.2013.

Per ulteriori informazioni sulle mdalità per usufruire delle esenzioni è possibile consultare la seguente pagina del sito della Carta Regionale dei Servizi della Regione Lombardia

Come usufruire delle esenzioni.

A partire dal mese di luglio 2011 sono cambiate le modalità per usufruire, da parte degli assistiti, dell'esenzione per reddito per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e farmaceutica. La nuova normativa prevede che gli elenchi degli assisti che hanno diritto all'esenzione per reddito (relativi ai codici E01, E03 e E04) sono forniti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) alle Regioni sulla base della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente all'anno di invio.

La Regione provvede ad inviare agli aventi diritto una lettera riportante l'attestazione di esenzione per reddito fornita dal MEF e a registrare i dati di esenzione nell'Anagrafe Regionale. Il medico, in fase di prescrizione, ricorrerà pertanto all'Anagrafe Regionale per reperire tali dati. L'assistito potrà comunque esibire l'attestazione ricevuta per dimostrare il proprio diritto all'esenzione.
Qualora l'assistito non riceva la comunicazione sopra citata e ritenga di avere diritto all'esenzione, potrà effettuare presso il proprio Distretto dell'Asl, sotto la propria responsabilità, un'autocertificazione in cui attesta di essere in possesso dei requisiti di reddito o delle altre condizioni previste, che danno diritto all'esenzione. L'operatore del Distretto provvederà a caricare i dati di esenzione nell'Anagrafe Regionale e stamperà un attestato da rilasciare all'assistito.

Le altre condizioni che danno diritto all'esenzione ( relativi ai codici E05,E02,E09,E08, E12, E13 codice di 6 cifre per titolari di pensione - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico; titolari di pensione sociale, per l'esenzione per la farmaceutica ), che non sono comunicate direttamente ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, devono invece essere autocertificate presso il proprio Distretto con gli appositi modelli disponibili.
Le esenzioni per reddito inviate da MEF (E01,E03 e E04) hanno validità fino al 31 marzo dell'anno successivo di invio e vengono rinnovate ogni anno automaticamente, agli aventi diritto, sulla base dei dati trasmessi alla Regione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'INPS. Qualora l'assistito verifichi che la sua esenzione non sia stata rinnovata potrà controllare la sua posizione ed eventualmente autocertificare il suo diritto presso gli sportelli scelta e revoca del Distretto di appartenenza.

Le autocertificazioni hanno invece validità fino a che l'assistito non comunichi eventuali variazioni nelle condizioni che facciano decadere il diritto. Nel caso particolare di assistiti con assistenza temporanea, la durata dell'esenzione non può superare la data di scadenza dell'assistenza.
In qualsiasi momento l'assistito potrà verificare il suo diritto all'esenzione:
- presso gli sportelli scelta e revoca del proprio Distretto o presso le strutture sanitarie della regione;
- consultando i suoi dati anagrafici nella pagina "servizi-socio sanitari" del sito www.crs.lombardia.it.
Eventuali variazioni della condizione per beneficiare dell'esenzione (esempio disoccupato che trova lavoro) devono essere comunicate tempestivamente al proprio Distretto per evitare conseguenze anche sul piano penale.

Prescrizione compilata dal Medico di Assistenza Primaria e dai Pediatri di Famiglia.

Dal mese di Luglio 2011 al momento della prescrizioni il medico appone nell'apposita casella il codice di esenzione per reddito di cui il cittadino gode secondo quanto registrato nel sistema informatico regionale degli assistiti. Qualora l'informazione in anagrafe regionale non sia disponibile e l'assistito sia in possesso di un attestato che indica la sussistenza del diritto di esenzione recante il nuovo codice o il vecchio codice (autocertificazione pregressa con codice di 6 cifre per l'esenzione per la farmaceutica per i titolari di pensione aventi diritto) il medico può apporre detto codice in prescrizione.

Prescrizione compilata da un Medico Specialista Ospedaliero o da un Medico di Pronto Soccorso

Dal mese di Luglio 2011 al momento della prescrizione il medico può apporre nell'apposita casella il codice di esenzione reddito di cui gode il cittadino.

Il codice potrà essere ricavato previa consultazione dell'anagrafe del cittadino tramite il sistema SISS. In alternativa il medico specialista può effettuare la prescrizione semplicemente prendendo visione dell'attestato di esenzione qualora l'assistito ne sia in possesso.


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