Le tipologie di esenzione sono due
regolate rispettivamente da due normative differenti:
-
Esenzione per le PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (ES.
Visite Specialistiche, esami del sangue, radiografie ecc.):
regolata dalla Legge Finanziaria Nazionale
- Esenzione per i FARMACI (Farmaci forniti dalle farmacie della
Regione): regolata dalla Legge Regionale.
Si riportano di seguito le diverse categorie delle persone aventi diritto all'esenzione con il relativo codice (in vigore dal luglio 2011) che verrà apposto sulla prescrizione, si è anche indicato se il codice è valido sull'intero territorio nazionale o solo per prestazioni usufruite all'interno della Regione Lombardia.
Nuova codifica Regionale
CONDIZIONI CERTIFICATE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(MEF) O AUTOCERTIFICATE PRESSO DISTRETTI ASL
TABELLA NUOVI CODICI AGGIORNATA AL 1 GENNAIO 2013
Prestazioni ambulatoriali e specialistiche Chi si trova nelle condizioni di cui sopra, ha diritto alla prestazione gratuitamente.
Prestazioni farmaceutiche Chi si trova nelle condizioni di cui sopra, ha diritto all'esonero parziale o totale, a secondo delle specifiche esenzioni, della quota dovuta per ricetta.
Per comodità di consultazione si riportano di seguito i nuovi codici di esenzione, in ordine progressivo, in vigore dal luglio 2011. I codici, come sopra indicato, possono avere validità nazionale o regionale, e possono dare diritto, come sopra indicato, all'esenzione per le prestazioni specialistiche o farmaceutiche a seconda dei casi:
E01 Rientrano in questo codice i cittadini di età superiore a sessantacinque anni e inferiore a 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro
E02 E' il codice per i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
E03 Indica i titolari di pensione sociali e loro familiari a carico
E04 Identifica i titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
E05 E' per i cittadini di età superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro
E08 Hanno questo codice:
- lavoratori/trici in mobilità (DGR n. 10804/2009) e loro
familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la
durata della condizione
- lavoratori/trici in cassa integrazione straordinaria (DGR n.
10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di
reddito, per la durata della condizione
- lavoratori/trici in cassa integrazione in deroga (DGR n.
10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di
reddito, per la durata della condizione
- lavoratori/trici in contratto di solidarietà difensivo ex
art. 1 D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 e loro familiari a carico senza
limiti di reddito, per la durata della condizione (DGR n.
3341/2012)
(l'esenzione E08 decade dall'1.1.2013. Le prescrizioni con data
antecedente mantengono la loro validità per il tempo
previsto dalle disposizioni vigenti)
E09 E' il codice attribuito a
disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo
familiare un reddito complessivo superiore a 8.263,31 euro,
incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione
di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
(l'esenzione E09 decade dall'1.1.2013. Le prescrizioni con data
antecedente mantengono la loro validità per il tempo
previsto dalle disposizioni vigenti)
E11 E' il codice per i minori di anni 14, indipendentemente dal reddito.
E12 E' il codice attribuito ai
disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo superiore a 8.263,31 euro
(incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in
ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) e pari
o inferiore a 27.000 euro
(Questa esenzione è valida dall'1.1.2013 ma gli assisti dal
17.12.2012 possono recarsi presso il Distretto di appartenenza per
autocertificare la loro condizione)
E13 - E' il codice attribuito
alle seguenti categorie;
- Lavoratore/trice in mobilità e loro familiari fiscalmente
a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione
salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti
dalla Circolare INPS n. 20 dell'8.2.2012 per il periodo di durata
di tale condizione
- Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria e loro
familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva
dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai
massimali previsti dalla Circolare INPS n. 20 dell'8.2.2012 per il
periodo di durata di tale condizione
- Lavoratore/trice in cassa integrazione in deroga e loro familiari
fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva
dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai
massimali previsti dalla Circolare INPS n. 20 dell'8.2.2012 per il
periodo di durata di tale condizione
- Lavoratrice in contratto di solidarietà difensivo ex art.
1 D.l. 30 ottobre 1984, n.726 e ai loro familiari a carico, con
una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o
indennità, non superiore ai massimali previsti dalla
Circolare INPS n. 20 dell'8.2.2012 per il periodo di durata di
tale condizione
(L'esenzione E13 è valida dall'1.1.2013 ma gli assisti dal 17.12.2012 possono recarsi presso il Distretto di appartenenza per autocertificare la loro condizione)
Si allega la Circolare INPS n, 20 dell'8.2.2012 e l'Avviso in cui vengono fornite indicazioni sulle nuove esenzioni E12 e E13 dall'1.1.2013.
Per ulteriori informazioni sulle mdalità per usufruire delle esenzioni è possibile consultare la seguente pagina del sito della Carta Regionale dei Servizi della Regione Lombardia
A partire dal mese di luglio 2011 sono cambiate le modalità per usufruire, da parte degli assistiti, dell'esenzione per reddito per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e farmaceutica. La nuova normativa prevede che gli elenchi degli assisti che hanno diritto all'esenzione per reddito (relativi ai codici E01, E03 e E04) sono forniti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) alle Regioni sulla base della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente all'anno di invio.
La Regione provvede ad inviare agli aventi
diritto una lettera riportante l'attestazione di esenzione per
reddito fornita dal MEF e a registrare i dati di esenzione
nell'Anagrafe Regionale. Il medico, in fase di prescrizione,
ricorrerà pertanto all'Anagrafe Regionale per reperire tali
dati. L'assistito potrà comunque esibire l'attestazione
ricevuta per dimostrare il proprio diritto all'esenzione.
Qualora l'assistito non riceva la comunicazione sopra citata e
ritenga di avere diritto all'esenzione, potrà effettuare
presso il proprio Distretto dell'Asl, sotto la propria
responsabilità, un'autocertificazione in cui attesta di
essere in possesso dei requisiti di reddito o delle altre
condizioni previste, che danno diritto all'esenzione. L'operatore
del Distretto provvederà a caricare i dati di esenzione
nell'Anagrafe Regionale e stamperà un attestato da
rilasciare all'assistito.
Le altre condizioni che danno diritto
all'esenzione ( relativi ai codici E05,E02,E09,E08, E12, E13 codice
di 6 cifre per titolari di pensione - e loro familiari a carico -
con reddito familiare inferiore a € 8.263,31 incrementato a
€ 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori
€ 516,46 per ogni figlio a carico; titolari di pensione
sociale, per l'esenzione per la farmaceutica ), che non sono
comunicate direttamente ogni anno dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, devono invece essere autocertificate presso il
proprio Distretto con gli appositi modelli disponibili.
Le esenzioni per reddito inviate da MEF (E01,E03 e E04) hanno
validità fino al 31 marzo dell'anno successivo di invio e
vengono rinnovate ogni anno automaticamente, agli aventi diritto,
sulla base dei dati trasmessi alla Regione dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze e dall'INPS. Qualora l'assistito
verifichi che la sua esenzione non sia stata rinnovata
potrà controllare la sua posizione ed eventualmente
autocertificare il suo diritto presso gli sportelli scelta e
revoca del Distretto di appartenenza.
Le autocertificazioni hanno invece
validità fino a che l'assistito non comunichi eventuali
variazioni nelle condizioni che facciano decadere il diritto. Nel
caso particolare di assistiti con assistenza temporanea, la durata
dell'esenzione non può superare la data di scadenza
dell'assistenza.
In qualsiasi momento l'assistito potrà verificare il suo
diritto all'esenzione:
- presso gli sportelli scelta e revoca del proprio Distretto o
presso le strutture sanitarie della regione;
- consultando i suoi dati anagrafici nella pagina "servizi-socio
sanitari" del sito www.crs.lombardia.it.
Eventuali variazioni della condizione per beneficiare
dell'esenzione (esempio disoccupato che trova lavoro) devono essere
comunicate tempestivamente al proprio Distretto per evitare
conseguenze anche sul piano penale.
Prescrizione compilata dal Medico di Assistenza Primaria e dai Pediatri di Famiglia.
Dal mese di Luglio 2011 al momento della prescrizioni il medico appone nell'apposita casella il codice di esenzione per reddito di cui il cittadino gode secondo quanto registrato nel sistema informatico regionale degli assistiti. Qualora l'informazione in anagrafe regionale non sia disponibile e l'assistito sia in possesso di un attestato che indica la sussistenza del diritto di esenzione recante il nuovo codice o il vecchio codice (autocertificazione pregressa con codice di 6 cifre per l'esenzione per la farmaceutica per i titolari di pensione aventi diritto) il medico può apporre detto codice in prescrizione.
Prescrizione compilata da un Medico Specialista Ospedaliero o da un Medico di Pronto Soccorso
Dal mese di Luglio 2011 al momento della prescrizione il medico può apporre nell'apposita casella il codice di esenzione reddito di cui gode il cittadino.
Il codice potrà essere ricavato previa consultazione dell'anagrafe del cittadino tramite il sistema SISS. In alternativa il medico specialista può effettuare la prescrizione semplicemente prendendo visione dell'attestato di esenzione qualora l'assistito ne sia in possesso.