Capitolo: I Documenti Tecnici



Vaccinazione Antitetanica Obbligatoria E Protezione Dal Rischio Biologico

Data composizione: 02/14/2001 Data modifica: 04/10/2006
A cura di: Michele Libraro

Salute negli Ambienti di Lavoro
Direttiva ASL del 5 aprile 2006
Fornitura gratuita di alcune vaccinazioni correlate al rischio lavorativo, tra cui l'antitetano...
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Riportiamo di seguito il testo della lettera inviata a suo tempo sull'argomento "vaccinazione antitetanica obbligatoria"; la parte relativa alla fornitura gratuita è stata superata, e si deve adesso fare riferimento alla direttiva ASL del 5 aprile 2006.

All’Associazione Medici Competenti
Dr. .Mosconi Gianpiero
Istituto di Medicina del Lavoro
presso Azienda Ospedaliera OORR
All’ Ordine dei Medici della Provincia di Bergamo
Via Giacomo Manzù, 25
BERGAMO
All’Unione Industriali della
Provincia di Bergamo
Via Camozzi, 70
BERGAMO
All’Associazione Artigiani
Via Torretta,12
BERGAMO
Al CNA
Via S. Antonino, 3
BERGAMO
All’Unione Artigiani
p. Matteotti, 11
BERGAMO
All’ASCOM - Associazione Commercianti
della Provincia di Bergamo
via Borgo Palazzo, 137
BERGAMO
All’API della Provincia di Bergamo
Via . Benedetto, 3
BERGAMO
Al Comitato Paritetico Territoriale
Via Spino 24
BERGAMO
All’ Ordine dei Consulenti del Lavoro
V.le Vittorio Emanuele II, 44
BERGAMO
E p.c. Alla Direzione Provinciale del Lavoro
Dr. Marcianò
Via Camozzi
BERGAMO

Oggetto: Vaccinazione antitetanica obbligatoria e protezione dal rischio biologico (D.Lgs.626/94)

Facendo seguito all’incontro tenutosi presso l’Ordine dei Medici in data 28 novembre 2000 sul tema inerente la vaccinazione antitetanica, viste le richieste di delucidazione di alcuni medici competenti e di Datori di lavoro sull’argomento, si precisa quanto segue:

1) La vaccinazione antitetanica è obbligatoria, ai sensi della Legge n. 292/63 e succ. modifiche, per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici come da specifico elenco di cui all’art. 1 della stessa legge sopraccitata (elenco in allegato);

Per tali categorie di lavoratori l’inosservanza dell’obbligo della vaccinazione antitetanica (inosservanza di una norma di igiene sul lavoro di cui risponde il Datore di Lavoro) condiziona il giudizio stesso di idoneità alla mansione specifica del lavoratore , potendosi configurare per es. una non idoneità temporanea alla mansione (vedasi anche la Sentenza della Cassazione, sezione terza penale n. 10818 del 10.11.1992 “Vaccinazione Antitetanica dei lavoratori dipendenti, in allegato);

2) Ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs 626/94 vige l’obbligo per il Datore di Lavoro di valutare il rischio di esposizione potenziale ad agenti biologici, di identificare i lavoratori soggetti a rischio di infezione, di mettere a disposizione dei vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, ovvero di somministrare il vaccino tramite il medico competente. La vaccinazione antitetanica rappresenta per il Datore di Lavoro una misura da intraprendere per la protezione individuale del lavoratore esposto al rischio di contrarre il tetano (ovviamente il Datore di Lavoro ha prima l’obbligo di ridurre al minimo tecnicamente fattibile l’esposizione a rischio alla fonte). Il Clostridium tetani ai sensi del D.Lgs 626/94 (vedasi elenco microrganismi nell’allegato al Titolo VIII) è ”un agente biologico del gruppo 2 che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori” (vedasi anche la recente Direttiva 2000/54/CE del 18 settembre 2000 , settima Direttiva particolare ai sensi dell’art. 16 della Direttiva 89/391/CEE ..”Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro”). Nel caso in cui la valutazione dei rischi evidenzi per i lavoratori un rischio di esposizione all’ agente biologico in questione , nei settori lavorativi in cui vi è uso deliberato di agenti biologici (elenco in allegato) , nei settori lavorativi con potenziale esposizione ad agenti biologici (elenco in allegato), o comunque in tutte quelle attività valutate, in collaborazione con il medico competente, e non comprese negli elenchi sopraccitati, ma comunque ritenute a rischio di esposizione al Clostridium tetani, la vaccinazione antitetanica ,per quei lavoratori esposti al rischio di tetano, rappresenta una delle misure più importanti ed insostituibili di protezione individuale. Anche in questo caso, il giudizio di idoneità alla mansione specifica non può non essere vincolato e condizionato dallo stato di protezione del lavoratore dal rischio infettivo a cui è esposto, ovvero alla regolarizzazione del programma di immunoprofilassi contro il tetano.

3) Con Delibera n. 1309 del 19.07.99 in ottemperanza alla DGR n 6/3795 del 20.10.95, le U.O. d’Igiene Sicurezza e Medicina Preventiva competenti per territorio forniscono gratuitamente il vaccino antitetanico ai Medici competenti che ne fanno richiesta per i dipendenti delle Aziende da loro seguite (operativamente la richiesta perviene poi agli Uffici PSAL territorialmente competenti che provvedono alla gestione della fornitura dei vaccini ai Medici Competenti secondo il protocollo previsto nella Delibera sopraccitata) .In allegato copia della Delibera ASL).

Conclusioni

Al fine di favorire un copertura vaccinale sempre più estesa ai lavoratori esposti al rischio in questione , e di permettere l’ottemperanza per i Datori di Lavoro ad un importante obbligo quale è la fornitura e somministrazione del vaccino antitetanico ai lavoratori, ed ai Medici competenti di esprimere serenamente un Giudizio di idoneità corretto, auspichiamo e raccomandiamo che venga percorsa, in modo preferenziale, la via della richiesta del Datore di Lavoro e del Medico competente della fornitura gratuita dei vaccini da parte dell’ASL e da parte di quest’ultimo, la somministrazione del vaccino ai lavoratori . Ciò permette una organizzazione ed una gestione più efficiente ed efficace del programma di immuno-profilassi all’interno dell’Azienda e minor costi per le Ditte stesse (vaccini somministrati in Azienda) .

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

f.to Il Responsabile A.S. Medicina del Lavoro
(Dr. Pietro Imbrogno)

f.to Il Responsabile del Servizio PSAL
(Dr. Bruno Pesenti)

P.s.

Nota Informativa

Ai sensi dell’art. 93 della Legge 23 dicembre 2000 n. 3888 (Legge Finanziaria 2000 – definizione di alcune misure di medicina preventiva) si prevede che con regolamento da emanare entro il 30.06.2001, ai sensi dell’art. 17, c. 2 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate , in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, ….le modalità di esecuzione della rivaccinazione delle vaccinazioni antitetaniche.

Sarà nostra cura tenerVi informati sulla evoluzione della normativa in merito.

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Art. 1. L. 292/63
È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti all'edilizia, operai e manovali delle ferrovie ed altro personale delle Ferrovie dello Stato, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici, marittimi e lavoratori portuali.

Art. 1. DPR 1301/65
1. Ai fini della vaccinazione antitetanica obbligatoria, prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 sono considerati:
a) Lavoratori - i lavoratori dipendenti, associati, autonomi e gli apprendisti, che svolgono un'attività lavorativa tra quelle previste dall'
articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292


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Tabella 2 - Settori lavorativi con l'uso deliberato di agenti biologici
Università e Centri di ricerca

ricerca e sperimentazione nuovi materiali e processi utilizzanti agenti biologici
laboratori di microbiologia (diagnostica e saggio)
Sanità
ricerca e sperimentazione nuovi metodi diagnostici
farmaci contenenti agenti biologici (uso e sperimentazione)
laboratori di microbiologia
prove biologiche (su animali e su cellule)
Zootecnia e Veterinaria
vedi sopra
Industria delle biotecnologie
produzione di microrganismi selezionati
Farmaceutica
ricerca e produzione vaccini
ricerca e produzione farmaci
processi di biotrasformazione
fasi di separazione, concentrazione, centrifugazione e produzione di sostanze derivate
ricerca e produzione nuovi kits diagnostici
prove biologiche (su animali e su cellule)
Alimentare
produzione per biotrasformazione (vino, birra, formaggi, zuccheri,etc.)
produzione di microrganismi selezionati
laboratori di microbiologia per prove di saggio (ricerca patogeni)
Chimica
produzione per biotrasformazione di composti vari (es. detersivi, prodotti per la concia del cuoio)

Energia

produzione per biotrasformazione di vettori energetici (etanolo, metanolo, metano) usando residui agricoli e agroalimentari o altre biomasse
Ambiente
trattamento rifiuti
uso di microrganismi (batteri) con funzione degradativa aerobica e anaerobica
Miniere
recupero metalli
uso di microrganismi per la concentrazione dei metallida soluzioni acquose
Agricoltura
fertilizzazione colture
uso di microrganismi azotofissatori
inoculazione micorrize
sviluppo nuove sementi
uso di antiparassitari microbici: batteri, funghi, virus
Ind. bellica
produzione armi biologiche

Tabella 3 - Attività con potenziale esposizione ad agenti biologici

Industria alimentare
Agricoltura
Zootecnia
Macellazione e lavorazione delle carni
Piscicoltura
Servizi veterinari
Industria di trasformazione di derivati animali (cuoio, pelle, lana, etc.)
Servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza)
Laboratori diagnostici (esclusi quelli di microbiologia)
Servizi mortuari e cimiteriali
Servizi di raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti
Servizi di disinfezione e disinfestazione
Impianti industriali di sterilizzazione, disinfezione e lavaggio di materiali potenzialmente infetti
Impianti depurazione acque di scarico
Manutenzione impianti fognari

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VACCINAZIONE ANTITETANICA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

(testo tratto dalla rivista "Giurisprudenza - Diritto & Pratica del lavoro)

Cassazione sezione terza penale - Sentenza n. 10818 del 10 novembre 1992

Pres. Accinni - Est.Corsaro - P.M.(Conf.) Izzo - Ric. Coppola.

Sicurezza del lavoro - Misure di igiene non specificamente sanzionate - Vaccinazione antitetanica del lavoratore dipendente – Obbligo - Inottemperanza da parte del datore di lavoro - Reato

Risponde del reato di cui agli art.4, lettera d), e 58, lettera c), DPR 19 marzo 1956 n.303 il datore di lavoro che non provveda a far sottoporre alla seconda dose di vaccinazione antitetanica un lavoratore dipendente.

Nota

Inedita è la fattispecie sottoposta al vaglio della Cassazione. Con sentenza del 17 gennaio 1992, il Pretore di Capua condanna un datore di lavoro per il reato di cui agli art. 4 lettera d), e 58, lettera c), DPR 19 marzo 1956 n 303, perché “non disponeva ed esigeva che un lavoratore dipendente osservasse le norme di igiene sul lavoro, e, in particolare, nonostante reiterati inviti da parte della Usl competente, non provvedeva a far sottoporre detto lavoratore, che prestava la sua opera nell’edilizia, alla seconda dose di vaccinazione antitetanica” (come si ricava dal capo di imputazione trascritto nell’inedita sentenza pretorile).

Nel ricorrere per cassazione, l’imputato lamenta la violazione dell’art.555 c.p.p., per il fatto che “nel decreto di citazione manca l’indicazione della norma specifica che il datore di lavoro non avrebbe osservato”. E’ una doglianza che la Suprema Corte respinge: “l’indicazione delle norme della legge 303/56 (obblighi del datore di lavoro e sanzioni penali) e la specificazione (esauriente: anche i nomi dei dipendenti) del fatto addebitato all’imputato non potevano ingenerare dubbi di sorta o alcun pregiudizio al diritto di difesa”. Che in effetti l’art. 58, lettera c), DPR n. 303 sanzioni penalmente l’inosservanza dell’obbligo del datore di lavoro previsto dall’art. 4, lettera d), DPR n. 303, è indubbio. Il fatto è che l’art. 4, lettera d), DPR n303 stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di “disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione”. Un obbligo, questo, al pari del corrispondente obbligo contemplato in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nell’art.4, lettera d), DPR 27 aprile 1955 n.47, ripetutamente e correttamente evocato in giurisprudenza a proposito della vigilanza che il datore di lavoro in prima persona o attraverso appositi delegati è tenuto a svolgere in merito all’effettivo uso dei mezzi di prevenzione da parte dei lavoratori (da ultimo, nel senso che “il datore di lavoro ha l’obbligo di esigere l’effettivo uso dei dispositivi di sicurezza da parte dei lavoratori mediante opportuni mirati controlli e con l’adozione di provvedimenti disciplinari”, Cass. I9 giugno 1992 Casadei).

Illuminante, a questo punto, diventa la motivazione della inedita sentenza pretorile: ”Per la sua ampia formulazione (l’art.4 lettera d) è in grado di ricomprendere ogni comportamento di inottemperanza da parte del datore di lavoro all’obbligo di “esigere che i lavoratori osservino le norme di igiene” .Un’interpretazione razionale della norma ,che sia in sintonia col fine che essa intenda perseguire, deve pervenire alla conclusione che la stessa si estende a tutte le norme di igiene, anche a quelle che siano poste da diverse fonti normative, ove queste ultime siano sfornite di specifica tutela sanzionatoria, con il limite ,costituzionalmente sancito, del rispetto della riserva di legge. Nella fattispecie la norma d’igiene violata è quella di cui all’art. 1 legge 5 marzo 1963 n.292 e successive modifiche, che tra le categorie di lavoratori per i quali è resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica, annovera espressamente gli operai e manovali addetti all’edilizia .L’obbligo della vaccinazione antitetanica è una misura di profilassi, termine col quale si individua un settore della medicina preventiva e che in senso lato si identifica con l’igiene. Diversamente opinando si giungerebbe alla conclusione, palesemente assurda, che non è sanzionata penalmente, ai sensi del DPR. n. 303, la violazione di una norma di igiene, posta da una legge successiva, la cui inosservanza determina l’inidoneità specifica del lavoratore ad essere impiegato nello svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto” .Si tratta di un argomentazione che la Suprema Corte autorevolmente avalla. Ed è un’argomentazione che, al di là della specifica misura considerata (vaccinazione obbligatoria), apre prospettive altamente significative in rapporto alle norme di igiene non contenute nel DPR n. 303, né autonomamente sanzionate.


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